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Mercoledì 01 Giugno 2011 16:52
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Appalti e Contratti/Problematiche generali
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Autenticazione dell'offerta economica
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Sentenza T.A.R. Puglia - Bari n. 693 del 11/05/2011
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Sull'onere di accompagnare l'offerta economica con la copia del documento di identità . Quid iuris se il documento di identità si trova nella busta contenente la documentazione amministrativa?
1. Giudizio amministrativo - Procedura - Ricorso incidentale - Volto a contestare la legittimazione della ricorrente - Esame prioritario - NecessitÃ
2. Appalto di lavori - Partecipazione e qualificazione - Requisiti generali - Impresa cessionaria del ramo d'azienda - Dichiarazioni sugli amministratori ceduti - Obbligo - Insussistenza
3. Appalto pubblico (in generale) - Offerta - Valutazione comparativa delle offerte tecniche - Sindacabilità - Limiti - Valutazioni della Commissione di gara - Espressione di un potere di natura tecnico-discrezionale - ConfigurabilitÃ
4. Appalto pubblico (in generale) - Documentazione - Documento di identità - Mancata allegazione all'offerta economica - Conseguenze - Produzione nella busta con documentazione amministrativa - Irrilevanza - Ragioni - Prescrizione lex specialis - Natura della prescrizione - Applicazione rigorosa ed incondizionata - NecessitÃ
5. Appalto pubblico (in generale) - Offerta - Economica - Allegazione copia del docume
1. Il ricorso incidentale diretto a contestare la legittimazione della ricorrente principale deve essere esaminato prioritariamente (1).
(1) Cons. Stato, Ad. Plen., 7-4-2011 n. 4.
2. Non sussiste alcun obbligo in capo all'impresa cessionaria del ramo di azienda di rendere le dichiarazioni ex art. 38, D.Lgs. n. 163/2010 in relazione agli amministratori della cedente (2).
(2) Cfr., ex multis, da ultimo Cons. Stato, sez. V, 10-9-2010 n. 6550.
3. In sede di valutazione comparativa delle offerte tecniche presentate nelle gare d'appalto, le valutazioni tecniche, caratterizzate dalla complessità delle discipline specialistiche di riferimento e dall'opinabilità dell'esito della valutazione, sfuggono al sindacato intrinseco del Giudice Amministrativo, se non vengono in rilievo specifiche censure circa la plausibilità dei criteri valutativi o circa la loro applicazione. Le valutazioni della Commissione di gara in ordine all'(in)idoneità tecnica delle offerte dei vari partecipanti alla gara costituiscono, invero, espressione di un potere di natura tecnico-discrezionale a carattere complesso, alle quali non possono essere contrapposte le valutazioni di parte circa la (in)sussistenza delle prescritte qualità , trattandosi di questioni afferenti al merito delle suddette valutazioni tecnico-discrezionali, non sindacabili se non sotto il profilo dei criteri (3).
(3) Cons. Stato, sez. V, 8-3-2011 n. 1464.
4. E' legittimo il provvedimento di esclusione adottato da una stazione appaltante nei confronti di un concorrente che, in violazione di una clausola contenuta nel bando di gara, abbia omesso di allegare copia del documento di identità all'offerta economica presentata in sede di gara, e ciò anche nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, tale copia sia stata prodotta all'interno della busta contenente la documentazione amministrativa, in quanto, a fronte del chiaro ed inequivoco disposto letterale del disciplinare di gara, l'Amministrazione è tenuta ad applicare in modo rigoroso ed incondizionato le clausole inserite nella lex specialis, senza alcuna possibilità di valutazione discrezionale in ordine alla rilevanza dell'adempimento. La richiesta di allegare il documento di identità all'offerta economica non si risolve in un mero formalismo, in quanto è diretto a comprovare, oltre alle generalità del dichiarante, il nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad un determinato concorrente; pertanto, tale clausola non può dirsi illogica né sproporzionata, in quanto trova la sua ragion d'essere nell'esigenza di soddisfare un interesse apprezzabile dell'Amministrazione, dando certezza circa la provenienza della dichiarazione; d'altro canto, essa si limita ad imporre ai partecipanti uno sforzo minimo, e, dunque, proporzionato rispetto all'interesse pubblico perseguito (4).
(4) Cons. Stato, sez. VI, 24-1-2011 n. 478.
5. In materia di gare relative a contratti pubblici deve ritenersi indefettibile la produzione della copia fotostatica del documento d'identità nel caso in cui si tratti di supportare la più importante delle dichiarazioni di volontà che intervengono nella procedura concorsuale, cioè l'offerta economica, stante che la prescritta formalità assolve all'essenziale funzione di ricondurre incontrovertibilmente al suo autore l'autenticità dell'apposta sottoscrizione (5).
(5) Cons. Stato, sez. V, 23-11-2010 n. 8152; T.A.R. Campania Napoli, sez. I, n. 1341/2010.
6. Nel caso in cui la procedura di gara (come nell'appalto concorso ovvero nell'ipotesi di aggiudicazione con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa) sia caratterizzata da una netta separazione tra la valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica, il principio di segretezza comporta che, fino a quando non si sia conclusa la valutazione delle offerte tecniche, è interdetto al seggio di gara la conoscenza delle percentuali di ribasso offerta, onde evitare ogni possibile influenza sul seggio di gara n
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N. 693/2011 Reg. Prov. Coll.
N. 1241 Reg. Ric.
ANNO 2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1241 del 2010, proposto da:
I. s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Notarnicola, con domicilio eletto presso Gennaro Notarnicola in Bari, via Piccinni, 150;
contro
Comune di Sannicandro di Bari, rappresentato e difeso dall'avv. Fulvio Mastroviti, con domicilio eletto presso Fulvio Mastroviti in Bari, via Quintino Sella, 40;
nei confronti di
Impresa F., rappresentata e difesa dall'avv. Adriano Tolomeo, con domicilio eletto presso E. P. in Bari, via ...omissis...;
ATI L. s.r.l. - S. s.a.s.;
per l'annullamento,
previa concessione di misure cautelari,
- della determinazione n. 391 del 30 giugno 2010 del Responsabile del Servizio - Capo Sezione Edilizia Urbanistica Manutenzioni, con cui il Comune di Sannicandro di Bari ha disposto l'aggiudicazione, in favore dell'impresa individuale "F.", dell'appalto relativo agli "interventi di adeguamento dei recapiti finali alle prescrizioni del d.lgs. n. 152 del 1999 e completamento della fognatura bianca - I stralcio";
- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi o consequenziali, compresi tutti i verbali di gara, nella parte in cui sono state ammesse l'aggiudicataria e la seconda classificata (a.t.i. costituita da L. s.r.l. e S. s.a.s.);
- nonché le note prott. nn. 8005 e 8007 del 17 giugno 2010, con cui il Comune resistente ha consentito alle concorrenti prime due classificate di integrare la produzione delle dichiarazioni di cui all'art. 9.1, lett. h) ed l) del disciplinare e la nota prot. n. 9208 del 14 luglio 2010 con cui il Comune ha riscontrato negativamente l'informativa di ricorso presentata dall'odierna deducente ai sensi dell'art. 243 dlgs n. 163/2006 e s.m.i., ritenendo "di non intervenire in autotutela e non accogliere la richiesta di annullamento del provvedimento di aggiudicazione dell'appalto in favore dell'impresa F. e dell'ammissione alla gara dell'A.T.I. L. s.r.l. - S. s.a.s., seconda classificata";
- infine, del disciplinare di gara e dei rispettivi allegati, nei limiti di seguito indicati, e della determinazione, non conosciuta, n. 63 del 16 giugno 2010 del Capo Sezione Edilizia Urbanistica Manutenzioni, con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice;
e per la declaratoria di inefficacia del contratto che venisse eventualmente stipulato tra la stazione appaltante e l'aggiudicataria, nel quale la ricorrente si dichiara disponibile sin d'ora a subentrare;
in via subordinata, per l'ipotesi in cui non fosse possibile la reintegrazione in forma specifica, per la condanna del Comune di Sannicandro di Bari al risarcimento dei danni ingiusti - nella misura a precisarsi in corso di causa e comunque non inferiore a quella del 10% del corrispettivo dell'appalto che sarebbe spettato alla ricorrente - derivanti dagli illegittimi provvedimenti impugnati;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sannicandro di Bari e della controinteressata Impresa F.;
Visto il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata Impresa F.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2011 il dott. Francesco Cocomile e uditi per le parti i difensori avv.ti Gennaro Notarnicola, Fulvio Mastroviti, Domenico Colella, su delega dell'avv. Adriano Tolomeo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
La ricorrente I. s.r.l. impugna con il ricorso introduttivo la determinazione dirigenziale n. 391/2010 del Responsabile del Servizio - Capo Sezione Edilizia Urbanistica Manutenzioni del Comune di Sannicandro di Bari di aggiudicazione in favore dell'Impresa F. (controinteressata) dell'appalto avente ad oggetto interventi di adeguamento dei recapiti finali alle prescrizioni del dlgs 11 maggio 1999, n. 152 e completamento della fognatura bianca - I stralcio, e le note con cui la stazione appaltante ha consentito alle concorrenti prime due classificate (rispettivamente l'Impresa F. e l'A.T.I. L.-S.) di partecipare alla gara integrando la produzione delle dichiarazioni di cui all'art. 9.1, lett. h), l), e.e) del disciplinare di gara (dichiarazioni che erano state in un primo momento omesse dalle controinteressate ma che erano espressamente richieste dallo stesso art. 9.1 del disciplinare a pena di esclusione senza possibilità di integrazione documentale).
Parte ricorrente contesta altresì tutti i verbali di gara nella parte in cui sono state ammesse l'aggiudicataria impresa F. e la seconda classificata (A.T.I. costituita da L. s.r.l. e S. s.a.s.).
Nella gara in esame veniva prescelto quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa e la ricorrente principale I. si classificava al terzo posto.
Ciò premesso in punto di fatto, deve essere esaminato prioritariamente il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata impresa F. in quanto diretto a contestare la legittimazione della ricorrente principale (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. , 7 aprile 2011, n. 4).
Con il suddetto ricorso incidentale la controinteressata impresa F. sostiene che l'istanza di ammissione presentata dalla ricorrente principale I. sia incompleta e che pertanto la stessa andava esclusa; che, in particolare, la I. avrebbe dovuto indicare - in ossequio alle prescrizioni della lex specialis di gara - gli amministratori cessati dall'incarico nel triennio precedente, non avendo la stessa puntualizzato nella istanza di partecipazione che in data 8.6.2009 l'attuale amministratore (i.e. G. C.) ha sostituito il sig. GI. C. così come risulta dalla visura camerale.
Inoltre - evidenzia la controinteressata - la I. nasce da una scissione della s.r.l. IC., per cui sarebbe stata necessaria la dichiarazione della stessa I. relativa alla assenza di eventuali cause di esclusione anche da parte della cedente.
L'impresa F. contesta altresì l'idoneità dell'offerta tecnica della ricorrente principale I. (v. consulenza tecnica di parte depositata in data 7.10.2010).
Quindi la controinteressata rileva che la ricorrente principale I. si è impegnata a rispettare i CCNL per tutta la durata del contratto, definito nella istanza di partecipazione della I. quale contratto di "tesoreria" (non meglio precisato), mentre l'art. 9.1, lett. q) del disciplinare di gara prevede uno specifico impegno ad osservare i CCNL per tutta la durata del contratto di "appalto".
Da ciò la controinteressata F. ne ricava la conseguenza che la I. non si è impegnata a rispettare i CCNL così come imposto dal disciplinare di gara.
Infine l'impresa F., avendo omesso l'adempimento di cui all'art. 13 del disciplinare di gara (il quale prevede, a pena di esclusione, che l'offerta economica debba essere corredata dalla autenticazione della sottoscrizione ovvero da una copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore), impugna in via incidentale detta clausola sostenendo che la stessa imponga una formalità eccessiva e superflua.
Ritiene questo Collegio che il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata impresa F. sia infondato.
Per quanto riguarda la censura relativa al nominativo dell'amministratore di I., va rilevato che amministratore è sempre stato, sin dalla costituzione della società , il sig. G. C. e non GI. C., essendo l'indicazione contenuta nella visura camerale originaria del sig. GI. C. ascrivibile unicamente all'erronea comunicazione alla C.C.I.A.A. da parte dello studio notarile che ha curato la costituzione della società medesima.
Invero, come correttamente rilevato dalla I. nella memoria del 4 ottobre 2010, soltanto in sede di rettifica della visura camerale, è stato riportato quale soggetto "cessato dalla carica" il predetto GI. C., ma questi, in realtà , non ha mai ricoperto il ruolo di amministratore della società .
Ed infatti, nella visura storica di quest'ultima (prodotta agli atti di causa), a pag. 7, con riferimento alla "nomina/conferma amministratori", si riporta espressamente la "rettifica prot. 51765/2009 (ERRORE INDICAZIONE AMM.RE UNICO IN DISTINTA ... CESSAZIONE AMMINISTRATORI RETTIFICA PROTOCOLLO N. 51765/2009" (cfr. doc. 1 della produzione della I. del 4.10.2010).
Di tanto si trae conferma dall'esame dell'atto costitutivo della società , in cui risulta ab initio indicato come solo ed unico amministratore il sig. G. C. (cfr. doc. 2 della produzione della I. del 4.10.2010).
Infine, ad ulteriore riprova di detta circostanza vi è la seguente attestazione del notaio, dr. F. M., che ha curato la costituzione della società I.: "Io sottoscritto dottor F. M., Notaio in Valenzano ed iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Bari ATTESTO che amministratore unico della società "I. S.R.L."... è sin dalla relativa costituzione il signor: G. C., nato ad ...omissis.... Dichiaro, altresì, che l'indicazione contenuta nella visura storica presso la C.C.I.A.A di Bari, relativa alla società "I. S.R.L.", circa la cessazione dalla carica di amministratore unico di detta società del signor GI. C., nato a ...omissis..., con il conseguente subentro in tale qualità del signor G. C., nato ad ...omissis..., non si riferisce ad una effettiva sostituzione di amministratore, ma integra mera rettifica dell'errore materiale riportato nella visura originaria, indotto da quello in cui questo studio notarile era incorso al momento della comunicazione di legge alla stessa C.C.I.A.A. In particolare, era stato erroneamente comunicato il nominativo del signor GI. C. quale amministratore della società "I. S.R.L.", in luogo di quello esatto del signor G. C., solo amministratore unico nominato fin dal momento della costituzione della società . Valenzano, ventinove settembre duemiladieci" (cfr. doc. 3 della produzione della I. del 4.10.2010).
Ne discende l'infondatezza della doglianza formulata dalla controinteressata impresa F., non dovendo l'amministratore unico della ricorrente principale (i.e. sig. G. C.) rendere nessuna ulteriore dichiarazione ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. b) e c) dlgs 12 aprile 2006, n. 163 con riguardo ad altri soggetti.
Infondato è, altresì, l'ulteriore rilievo della controinteressata secondo cui la I. avrebbe omesso di produrre le dichiarazioni in parola anche relativamente al possesso dei requisiti da parte dei soggetti dotati di poteri rappresentativi della società cedente.
A tal proposito, deve essere evidenziato che, con riferimento all'ultimo triennio, l'unico soggetto munito di poteri rappresentativi nell'ambito della società scissa IC. s.r.l., cedente ramo di azienda alla I. (come si rileva dall'atto costitutivo di quest'ultima), è sempre e soltanto il sig. G. C., amministratore unico della "I.".
Questi, infatti, è stato nominato amministratore unico della IC. s.r.l. dal 22.1.2004, come risulta dalla visura camerale storica della predetta società (cfr. doc. 4 della produzione della I. del 4.10.2010).
Neppure in tal caso, dunque, risulta omessa alcuna dichiarazione da parte della ricorrente principale.
Peraltro, va comunque sottolineato che, alla stregua del consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, non sussiste comunque alcun obbligo in capo all'impresa cessionaria del ramo di azienda di rendere le dichiarazioni in parola in relazione agli amministratori della cedente (cfr., ex multis, da ultimo Cons. Stato, Sez. V, 10 settembre 2010 n. 6550).
Infondata è, dunque, sia in punto di fatto che di diritto, la censura da ultimo esaminata.
Le contestazioni operate in sede di ricorso incidentale dalla impresa F. in ordine alla idoneità dell'offerta tecnica della ricorrente principale I. non possono essere trovare accoglimento poiché afferiscono al merito insindacabile delle valutazioni tecniche operate dalla Commissione di gara non affette da vizi macroscopici.
Sul punto ha sottolineato Cons. Stato, Sez. V, 8 marzo 2011, n. 1464 che "In sede di valutazione comparativa delle offerte tecniche presentate nelle gare d'appalto le valutazioni tecniche, caratterizzate dalla complessità delle discipline specialistiche di riferimento e dalla opinabilità dell'esito della valutazione, sfuggono al sindacato intrinseco del giudice amministrativo, se non vengono in rilievo specifiche censure circa la plausibilità dei criteri valutativi o circa la loro applicazione. Le valutazioni della Commissione di gara in ordine all'(in)idoneità tecnica delle offerte dei vari partecipanti alla gara costituiscono, invero, espressione di un potere di natura tecnico-discrezionale a carattere complesso, alle quali non possono essere contrapposte le valutazioni di parte circa la (in)sussistenza delle prescritte qualità , trattandosi di questioni afferenti al merito delle suddette valutazioni tecnico-discrezionali, non sindacabili se non sotto il profilo dei criteri.".
Con riferimento alla censura relativa alla asserita violazione dell'art. 9.1, lett. q) del disciplinare di gara da parte della I., essendosi questa impegnata per tutta la durata di un non meglio precisato contratto di "tesoreria" a rispettare i CCNL, appare evidente che si è trattato di un mero errore materiale, assolutamente irrilevante e, ad ogni modo, inidoneo a manifestare una volontà della I. nel senso di non rispettare i suddetti CCNL.
Il ricorso incidentale è altresì infondato per quanto concerne l'impugnazione dell'art. 13 del disciplinare di gara ove si prevede, a pena di esclusione, che l'offerta economica debba essere corredata dalla autenticazione della sottoscrizione ovvero da una copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore.
Detta previsione della lex specialis di gara, infatti risulta, pienamente conforme alla giurisprudenza prevalente del Consiglio di Stato.
Infatti, secondo Cons. Stato, Sez. VI, 24 gennaio 2011, n. 478 "E' legittimo il provvedimento di esclusione adottato da una stazione appaltante nei confronti di un concorrente che, in violazione di una clausola contenuta nel bando di gara, abbia omesso di allegare copia del documento di identità all'offerta economica presentata in sede di gara, e ciò anche nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, tale copia sia stata prodotta all'interno della busta contenente la documentazione amministrativa, in quanto, a fronte del chiaro ed inequivoco disposto letterale del disciplinare di gara, l'Amministrazione è tenuta ad applicare in modo rigoroso ed incondizionato le clausole inserite nella lex specialis, senza alcuna possibilità di valutazione discrezionale in ordine alla rilevanza dell'adempimento. La richiesta di allegare il documento di identità all'offerta economica non si risolve in un mero formalismo, in quanto è diretto a comprovare, oltre alle generalità del dichiarante, il nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad un determinato concorrente; pertanto, tale clausola non può dirsi illogica né sproporzionata, in quanto trova la sua ragion d'essere nell'esigenza di soddisfare un interesse apprezzabile dell'Amministrazione, dando certezza circa la provenienza della dichiarazione; d'altro canto, essa si limita ad imporre ai partecipanti uno sforzo minimo, e, dunque, proporzionato rispetto all'interesse pubblico perseguito.".
Ed ancora Cons. Stato, Sez. V, 23 novembre 2010, n. 8152 evidenzia che "In materia di gare relative a contratti pubblici deve ritenersi indefettibile la produzione della copia fotostatica del documento d'identità nel caso in cui si tratti di supportare la più importante delle dichiarazioni di volontà che intervengono nella procedura concorsuale, cioè l'offerta economica, stante che la prescritta formalità assolve all'essenziale funzione di ricondurre incontrovertibilmente al suo autore l'autenticità dell'apposta sottoscrizione (Conferma della sentenza breve del T.a.r. Campania - Napoli, Sez. I, n. 1341/2010).".
Stante l'esito del giudizio in ordine al ricorso incidentale, è possibile procedere all'esame del ricorso principale.
La ricorrente principale I. sostiene con il primo motivo di ricorso (rectius A.1) che l'offerta economica della società aggiudicataria F. manca della copia fotostatica del documento di riconoscimento del sottoscrittore, né è autenticata; che pertanto detta offerta è stata presentata in violazione della previsione di cui all'art. 13 del disciplinare di gara il quale prevede - come visto -, a pena di esclusione, che l'offerta economica debba essere corredata dalla autenticazione della sottoscrizione ovvero da una copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore; che la copia fotostatica del documento di riconoscimento del sottoscrittore è indefettibile in quanto garantisce la riconducibilità al suo autore dell'apposta sottoscrizione.
Detta censura è fondata e merita accoglimento per le stesse ragioni che hanno indotto questo Collegio a respingere il corrispondente motivo del ricorso incidentale.
Pacificamente la controinteressata aggiudicataria impresa F. ha omesso l'adempimento di cui all'art. 13 del disciplinare di gara previsto a pena di esclusione.
A tal proposito si ribadiscono le condivisibili conclusioni cui è giunto Cons. Stato, Sez. VI, 24 gennaio 2011, n. 478.
Con il motivo di ricorso sub B.3 la ricorrente principale I. evidenzia, con argomenti cui questo Collegio ritiene di aderire, che l'ATI L.-S. (seconda classificata) ha presentato un'offerta tecnica che comprende anche un computo metrico estimativo con l'indicazione dei nuovi prezzi proposti, in quanto tale in grado di incidere negativamente sul principio di segretezza dell'offerta economica.
Invero, secondo Cons. Stato, Sez. V, 21 marzo 2011, n. 1734 "Nel caso in cui la procedura di gara (come nell'appalto concorso ovvero nell'ipotesi di aggiudicazione con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa) è caratterizzata da una netta separazione tra la valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica, il principio di segretezza comporta che, fino a quando non si sia conclusa la valutazione delle offerte tecniche, è interdetto al seggio di gara la conoscenza delle percentuali di ribasso offerta, onde evitare ogni possibile influenza sul seggio di gara nella valutazione dell'offerta tecnica; la segretezza dell'offerta economica è infatti presidio dell'attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, predicati dall'art. 97 Cost., sub specie della trasparenza e dalla par condicio dei concorrenti, intendendo garantire il corretto, libero ed indipendente svolgimento del processo intellettivo - volitivo che si conclude con il giudizio sull'offerta tecnica ed in particolare con l'attribuzione dei punteggi ai singoli criteri mediante i quali quest'ultima viene valutata, e di essa s'impone la tutela al fine di evitarne la lesione, perché anche la sola possibilità di conoscenza dell'entità dell'offerta economica, prima di quella tecnica, è idonea a compromettere la garanzia di imparzialità dell'operato dell'organo valutativo.".
Ha rilevato Cons. Stato, Sez. V, 9 giugno 2009, n. 3575 in una fattispecie analoga a quello oggetto del presente giudizio che "Nella procedura di appalto concorso, connotata da una netta separazione tra le fasi di valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica, il principio di segretezza dell'offerta economica impone che sia interdetto alla Commissione giudicatrice la conoscenza delle percentuali di ribasso proposte dai concorrenti e, quindi, anche il computo metrico estimativo. Il seggio di gara, infatti, - nelle sue valutazioni - non deve essere influenzato nell'esaminare l'offerta tecnica dalla conoscenza degli elementi dell'offerta economica; solo in tal modo sono attuati i principi di imparzialità e di "par condicio". Di conseguenza va esclusa la ditta che inserisce nella busta dell'offerta tecnica del progetto anche il computo metrico estimativo dal quale si può desumere l'offerta economica.".
Ed ancora la decisione del T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 14 novembre 2007, n. 1852 (correttamente invocata dalla ricorrente principale) afferma che "Le offerte economiche, nel caso di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, devono restare segrete per tutta la fase procedimentale per evitare che gli elementi di valutazione aventi carattere automatico (quali il prezzo) possano influenzare la valutazione degli elementi discrezionali; conseguentemente ove dovesse esistere siffatta commistione sarebbe violata la regola della par condicio, espressamente sancita dall'art. 2 del Codice dei contratti pubblici; conseguentemente costituisce violazione degli essenziali principi della par condicio tra i concorrenti e di segretezza delle offerte l'inserimento, da parte dell'impresa aggiudicataria, di elementi concernenti l'offerta economica all'interno della busta contenente l'offerta tecnica (nel caso di specie in una pagina dell'offerta presentata dall'impresa aggiudicataria, alla lettera viene indicato il canone dovuto all'amministrazione comunale e, dunque, l'entità dell'offerta economica presentata dalla predetta ditta aggiudicataria.".
Si rammenta che nella gara in esame veniva prescelto quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa e che pertanto è certamente applicabile nel caso di specie il principio affermato dalla menzionata giurisprudenza amministrativa.
Ne segue che detto motivo del ricorso principale è fondato e merita parimenti accoglimento.
Ogni altra censura formulata dalla ricorrente principale I. nel ricorso introduttivo resta assorbita.
Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la reiezione del ricorso incidentale proposto dalla controinteressata Impresa F., l'accoglimento del ricorso principale e, per l'effetto, l'annullamento della determinazione n. 391 del 30 giugno 2010 del Responsabile del Servizio - Capo Sezione Edilizia Urbanistica Manutenzioni del Comune di Sannicandro di Bari e di tutti i verbali di gara nella parte in cui sono state ammesse l'aggiudicataria Impresa F. e la seconda classificata (ATI costituita da L. s.r.l. e S. s.a.s.).
Deve, infine, essere disattesa la domanda, formulata dalla I., finalizzata ad ottenere il risarcimento del danno in forma specifica (ovvero il subentro nel contratto eventualmente stipulato tra la stazione appaltante e l'aggiudicataria Impresa F., previa declaratoria di inefficacia dello stesso), non risultando dagli atti del presente giudizio che detto contratto sia stato stipulato.
Ne consegue che anche la domanda della I. finalizzata ad ottenere, in via subordinata, la condanna del Comune di Sannicandro di Bari al risarcimento per equivalente dei danni ingiusti non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, così provvede:
1) respinge il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata Impresa F.;
2) accoglie il ricorso principale e per l'effetto annulla la determinazione n. 391 del 30 giugno 2010 del Responsabile del Servizio - Capo Sezione Edilizia Urbanistica Manutenzioni del Comune di Sannicandro di Bari e tutti i verbali di gara nella parte in cui sono state ammesse l'aggiudicataria Impresa F. e la seconda classificata (ATI costituita da L. s.r.l. e S. s.a.s.);
3) respinge la domanda risarcitoria formulata dalla I. nel ricorso principale.
Condanna il Comune di Sannicandro di Bari al pagamento delle spese di giudizio in favore della I. s.r.l., liquidate in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori come per legge.
Condanna l'Impresa F. al pagamento delle spese di giudizio in favore della I. s.r.l., liquidate in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:
Â
IL PRESIDENTE
Corrado Allegretta
L'ESTENSORE
Francesco Cocomile
IL CONSIGLIERE
Giuseppina Adamo
Â
Depositata in Segreteria l'11 maggio 2011
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)